Art. 6
Accordo

Art. 6

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In vigore dal 5 set 1989
1. Le autorizzazioni di cui all' sono di due tipi: a) autorizzazioni valide per un solo viaggio di andata e ritorno da effettuare entro tre mesi successivi alla data del rilascio; b) autorizzazioni per un solo viaggio di andata e ritorno esclusivamente in transito sul territorio dell'altra Parte Contraente da effettuare entro i tre mesi successivi alla data del rilascio. 2. Durante il viaggio di transito non possono essere caricate o scaricate merci sul territorio del Paese di transito.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-6