Accordo

Art. 1

In vigore dal 5 set 1989
ACCORDO tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro; desiderosi di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati; allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi reciproci; hanno convenuto quanto segue: 1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalità stabilite nel presente Accordo. 2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-1

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Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo