Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 set 1989
Tutti i trasporti di merci effettuati per conto di terzi o per conto proprio tra i due Stati, ovvero in transito sul loro territorio, sono sottoposti al regime dell'autorizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-2