Accordo
Art. 4
In vigore dal 5 set 1989
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti:
a) traslochi di masserizie;
b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specificamente attrezzati a questo fine;
c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni;
d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette, e di altre attrezzature destinate a manifestazioni sportive;
e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di accessori teatrali;
f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche e a riprese cinematografiche o televisive.
2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la disposizione del paragrafo 1, si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente trasportati di nuovo nello Stato di immatricolazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-4