Accordo

Art. 4

In vigore dal 5 set 1989
1. Sono sottoposti al regime dell'autorizzazione, ma accordati fuori contingente, i seguenti trasporti: a) traslochi di masserizie; b) trasporti funebri effettuati a mezzo di autoveicoli specificamente attrezzati a questo fine; c) trasporti di materiale ed oggetti destinati a fiere o esposizioni; d) trasporti di cavalli da corsa, come pure di autoveicoli, di motociclette, di biciclette, e di altre attrezzature destinate a manifestazioni sportive; e) trasporti di strumenti musicali, di scenari e di accessori teatrali; f) trasporti di materiale destinato a registrazioni radiofoniche e a riprese cinematografiche o televisive. 2. Per i trasporti di cui alle lettere c), d), e) ed f) la disposizione del paragrafo 1, si applica a condizione che gli oggetti e gli animali siano successivamente trasportati di nuovo nello Stato di immatricolazione.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo