Accordo

Art. 5

In vigore dal 5 set 1989
1. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli della Repubblica di Cipro che circolano nel territorio della Repubblica Italiana sono rilasciate dalle competenti autorità cipriote sui formulari inviati dalle competenti Autorità italiane entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista. 2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani che circolano nel territorio della Repubblica di Cipro sono rilasciate dalle competenti autorità italiane sui formulari inviati dalle competenti Autorità cipriote entro i limiti dei contingenti fissati dalla Commissione Mista. 3. Ciascuna Parte Contraente dispone di un uguale contingente globale.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-5

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Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo