Accordo

Art. 11

In vigore dal 5 set 1989
1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli autoveicoli immatricolati nel territorio dell'altra parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti o restrizioni, e a condizione che i siano riesportati dal suo territorio. 2. Le Parti Contraentri possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel loro rispettivo territorio.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo