Accordo
Art. 11
In vigore dal 5 set 1989
1. Ciascuna Parte Contraente autorizza l'ingresso nel suo territorio degli autoveicoli immatricolati nel territorio dell'altra parte Contraente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse dovute all'importazione, senza divieti o restrizioni, e a condizione che i siano riesportati dal suo territorio.
2. Le Parti Contraentri possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nel loro rispettivo territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-11