Accordo
Art. 15
In vigore dal 5 set 1989
1. I trasportatori di una delle Parti Contraenti che effettuano il trasporto nel territorio dell'altra Parte Contraente sono tenuti al pagamento delle imposte e tasse relative ai veicoli alla circolazione e ai trasporti, previste dalla legislazione dell'altra Parte Contraente.
2. Allo scopo di pervenire ad una uguaglianza di trattamento la Commissine Mista esaminerà la possibilità di concedere delle facilitazioni fiscali basate sul principio della reciprocità e che siano campatibili con le disposizoini vigenti in ciascuno dei due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-15