Accordo
Art. 16
In vigore dal 5 set 1989
I conducenti sono tenuti ad esibire i documenti che, in conformità alle disposizioni interne dei due Stati, sono necessari per varcare la frontiera, nonché i documenti che, secondo le disposizioni interne dello Stato di immatricolazione, sono necessari per condurre il veicolo e per individuarne le caratteristiche tecniche. Tali documenti devono essere esibiti su richiesta degli organi competenti dell'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-16