Accordo

Art. 12

In vigore dal 5 set 1989
1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali in misura proporzionata alla durata del loro soggiorno nel Paese di importazione. 2. Sono egualmente ammessi in franchigia dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio ed una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati al loro uso personale. 3. Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle convenzioni doganali relative all'importazione temporanea dei veicoli commerciali.
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urn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sui trasporti internazionali su strada, firmato a Nicosia il 2 maggio 1981, e dello scambio di note interpretativo, effettuato a Nicosia il 28 marzo e il 10 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo