Accordo
Art. 23
In vigore dal 5 set 1989
Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica l'esecuzione di impegni alle Parti derivanti o che potrebbero derivare dall'appartenenza ad organismi di integrazione economica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-08-28;310#art-a-23