Convenzione 2›Parte II
Art. VI
Equivalenti in frumento
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO VI
Equivalenti in frumento
1. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità secondo cui dovrà essere valutato il contributo di un membro spedito sotto forma di cereali diversi dal frumento o di prodotti a base di cereali; in sede di valutazione, si dovrà tener conto, se del caso, del tenore di cereali del prodotto in causa e del valore commerciale del cereale o del prodotto rispetto al frumento.
2. Ai fini della valutazione del contributo di un membro, la parte corrisposta in denaro per l'acquisto di cereali è valutata ai prezzi praticati per il frumento sul mercato internazionale. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, il comitato determina ogni anno, per l'anno successivo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, basandosi sul prezzo mensile medio del frumento rilevato per l'anno civile precedente. Il comitato stabilierà, nel regolamento interno, le modalità per il rilevamento del prezzo mensile medio del frumento.
3. Per determinare, in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, il prezzo praticato sul mercato internazionale, il comitato terrà debitamente conto di tutti i più rilevanti aumenti o ribassi del prezzo annuo medio. L'aumento o il ribasso è considerato rilevante quando il prezzo annuo medio di cui al paragrafo 2 del presente articolo registra un incremento superiore al 20% o una contrazione superiore al 20% rispetto all'anno civile precedente. A tale proposito, il prezzo praticato sul mercato internazionale, utilizzato come base per la valutazione effettiva del contributo di un membro, non deve essere superiore di più del 20% nè inferiore di più del 20% rispetto a quello dell'anno precedente.
Storico versioni
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