Convenzione 2Parte II

Art. V

Distribuzione dei contributi

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO V Distribuzione dei contributi 1. I membri possono designare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione. 2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative. 3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-v

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo