Convenzione 2›Parte II
Art. V
Distribuzione dei contributi
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO V
Distribuzione dei contributi
1. I membri possono designare uno o più paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente convenzione.
2. I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni non governative.
3. I membri prenderanno in attenta considerazione il vantaggio di far pervenire una proporzione maggiore del loro contributo attraverso circuiti multilaterali, in particolare attraverso il Programma alimentare mondiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-v