Convenzione 2›Parte II
Art. VIII
Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO VIII
Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico
Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in paesi in via di sviluppo a basso reddito di una o più regioni particolari, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal direttore esecutivo, può convocare una sessione del comitato per esaminare la gravità del deficit. Il comitato può raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione aumentando il quantitativo di aiuto alimentare disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-viii