Convenzione 2›Parte II
Art. XIII
Ammissione di osservatori
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XIII
Ammissione di osservatori
Se del caso, il comitato può invitare a partecipare alle sue sessioni, in qualità di osservatori, i rappresentanti di altre organizzazioni internazionali di cui possono far parte esclusivamente i governi membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-xiii