Convenzione 2Parte II

Art. XI

Sede, sessioni e numero legale

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO XI Sede, sessioni e numero legale 1. Il comitato ha sede a Londra. 2. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno, in occasione delle sessioni statutarie del consiglio internazionale del grano. Il comitato si riunisce inoltre in qualsiasi altra occasione su decisione del presidente, o a richiesta di almeno tre membri, o quando lo richiedano le disposizioni della presente convenzione. 3. Le sessioni del comitato sono valide soltanto se vi partecipa un numero di delegati pari almeno ai due terzi dei membri del comitato stesso.
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