Convenzione 2›Parte II
Art. VII
Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO VII
Incidenza sugli scambi e sulla produzione agricola
e realizzazione delle operazioni di aiuto alimentare
1. Tutte le operazioni di aiuto intraprese in conformità della presente convenzione devono essere realizzate in modo compatibile con le preoccupazioni espresse nei principi e nelle direttive della FAO in materia di smaltimento delle eccedenze. I membri si impegnano ad effettuare tutte le operazioni di aiuto alimentare avviate in conformità della presente convenzione in modo da evitare ogni e qualsiasi pregiudizio alla normale struttura della produzione e degli scambi internazionali.
2. Ove ciò appaia necessario, i membri si conformeranno alle direttive e ai criteri in materia di aiuto alimentare approvati dal comitato "Politiche e programmi di aiuto alimentare" del Programma alimentare mondiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-vii