Convenzione 2›Parte II
Art. IV
Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO IV
Forma dei contributi a titolo di aiuto alimentare
L'aiuto alimentare oggetto della presente convenzione potrà essere fornito sotto una delle forme seguenti:
a) dono di cereali, oppure dono in denaro da utilizzare per l'acquisto di cereali a favore del paese beneficiario;
b) vendita contro una somma nella moneta del paese beneficiario, non trasferibile nè convertibile in valuta o in merci e servizi atti ad essere utilizzati dal membro donatore;
c) vendita a credito, contro pagamento a rate ragionevoli ripartite su venti anni o più, ad un tasso d'interesse inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali.
Fermo restando che detto aiuto alimentare deve essere erogato per quanto possibile sotto forma di doni, in particolare quando i beneficiari siano paese fortemente sottosviluppati o paesi a basso reddito pro capite o altri paesi in via di sviluppo compiti da gravi difficoltà economiche.
In circostanze eccezionali potrà essere concessa una dispensa non superiore al 20%. Non si potrà tuttavia insistere su tale limite in caso di transazioni destinate a potenziare le attività di sviluppo economico nel paese beneficiario, a condizione che la moneta di tale paese non sia nè trasferibile nè convertibile prima della scadenza di un termine di dieci anni.
Per le vendite a credito, può essere previsto il versamento, all'atto della fornitura del cereale, di una frazione del totale non superiore al 15%.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-iv