Convenzione 2Parte II

Art. X

Poteri e funzioni del comitato

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO X Poteri e funzioni del comitato 1. Il comitato: a) riceve periodicamente dai membri una relazione sull'importo, la composizione, le modalità di distribuzione e le condizioni dei contributi da essi forniti in virtù della presente convenzione; b) segue gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in denaro, tenendo particolarmente conto degli acquisti effettuati nei paesi in via di sviluppo in conformità dell'articolo III, paragrafo 7; c) verifica l'adempimento degli obblighi assunti in virtù della presente convenzione; d) organizza uno scambio regolare di informazioni circa, l'applicazione dei provvedimenti in materia di aiuto alimentare presi nell'ambito della presente convenzione. 2. a) Il comitato chiede al segretariato del consiglio internazionale del grano e ai segretariati delle altre organizzazioni competenti le informazioni necessarie per consentire ai membri di adempiere i loro obblighi nel migliore dei modi. Le informazioni in causa riguardano segnatamente: i) i dati sulla produzione e sulle esigenze di importazione dei paesi in via di sviluppo a basso reddito, richiesti ai fini dell'applicazione dell'articolo VIII; ii) la possibilità di utilizzare le eccedenze di cereali, di cui i paesi in via di sviluppo potrebbero disporre, per procedere a transazioni a norma dell'articolo III, paragrafo 7; iii) l'eventuale incidenza dell'aiuto alimentare sulla produzione e sul consumo di cereali nei paesi beneficiari. b) Il comitato può altresì consultare i paesi beneficiari e ottenerne informazioni. 3. Il comitato farà rapporto secondo le necessità. 4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione. 5. Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nel presente articolo, il comitato possiede gli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per l'applicazione della presente convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-x

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo