Convenzione 2Parte II

Art. IX

Comitato per l'aiuto alimentare

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO IX Comitato per l'aiuto alimentare È istituto un comitato per l'aiuto alimentare, composto di tutte le parti contraenti della presente convenzione. Il comitato designa un presidente e un vicepresidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-ix

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo