Convenzione 2Parte I

Art. II

Definizioni

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO II Definizioni 1. Ai fini della presente convenzione: a) per "comitato" s'intende il comitato per l'aiuto alimentare di cui all'articolo IX: b) per "membro" s'intende una parte contraente della presente convenzione; c) per "direttore esecutivo" s'intende il direttore esecutivo del consiglio internazionale del grano; d) per "segretariato" s'intende il segretariato del consiglio internazionale del grano; e) i termini "cereale" o "cereali" designano il frumento, l'avena, il granturco, il miglio, l'orzo, la segala, il sorgo e il riso nonché ogni altro tipo di cereale idoeno al consumo umano deciso dal Comitato, ovvero i rispettivi prodotti derivati, ivi compresi i prodotti di seconda trasformazione, quali risultano definiti nel regolamento interno, fatto salvo il disposto dell'articolo III, paragrafo 1; f) la sigla "fob" significa franco a bordo; g) la sigla "cif" significa costo, assicurazione, nolo; h) il termine "tonnellata" designa 1.000 chilogrammi; i) con il termine "anno" s'intende, salvo indicazione contraria, il periodo compreso tra il 1 luglio e il 30 giugno. Nella presente convenzione, il termine "governo" o "governi" include anche la Comunità economica europea, in appresso denominata CEE. Di conseguenza, le espressioni: "firma" o "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o "strumento di adesione" o "dichiarazione di applicazione a titolo provvisorio" da parte di un governo designano anche la firma da parte dell'autorità competente della CEE, ovvero una dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della CEE da parte di tale autorità, ovvero il deposito, da parte della stessa, dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale comunitaria per la conclusione di un accordo internazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-ii

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Definizioni (Art. II Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo