Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 32
Emendamento
In vigore dal 4 giu 1989
Emendamento
1) Il consiglio può, con votazione speciale, raccomandare ai
membri un emendamento della presente convenzione. L'emendamento avrà effetto 100 giorni dopo che il depositario avrà ricevuto notifiche di accettazione da membri esportatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri esportatori e dai membri importatori che dispongono dei due terzi dei voti dei membri importatori o a una data ulteriore che il consiglio avrà fissato con votazione speciale. Il consiglio può fissare ai membri un termine per comunicare al depositario che essi accettano l'emendamento; se l'emendamento non è entrato in vigore allo scadere di tale termine, si considera ritirato. Il consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per determinare se il numero delle notifiche di accettazione ricevute è sufficiente affinche l'emendamento abbia effetto.
2) Ogni membro in nome del quale è stata notificata l'accettazione
di un emendamento alla data in cui esso ha effetto cessa, a decorrere da tale data, di essere parte della presente convenzione, a meno che detto membro abbia comprovato al consiglio di non aver potuto far accettare l'emendamento entro il termine fissato a seguito di difficoltà di procedura costituzionale e il consiglio decida di prorogare per tale membro il termine di accettazione. Detto membro non è vincolato dall'emendamento fintantochè non abbia notificato la sua accettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-32