Convenzione 1Parte TERZA

Art. 29

Ritiro

In vigore dal 4 giu 1989
Ritiro Ogni membro può ritirarsi dalla presente convenzione allo scadere di ciascuna annata agricola, notificando per iscritte il ritiro al depositario almeno 90 giorni prima dello scadere dell'annata agricola in questione, senza per questo essere esentato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non assolti prima dello scadere della suddetta annata agricola. Il membro interessato informa simultaneamente il consiglio della decisione adottata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-29

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