Convenzione 1Parte TERZA

Art. 30

Esclusione

In vigore dal 4 giu 1989
Esclusione Se il consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obbligni imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo