Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 30
Esclusione
In vigore dal 4 giu 1989
Esclusione
Se il consiglio conclude che un membro è venuto meno agli obbligni imposti dalla presente convenzione e decide inoltre che l'infrazione ostacola seriamente il funzionamento della convenzione, può, con votazione speciale, escludere tale membro dal consiglio. Il consiglio notifica immediatamente questa decisione al depositario. Novanta giorni dopo la decisione del consiglio, il suddetto membro perde la qualità di membro del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-30