Convenzione 2›Parte I
Art. I
Finalità
In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO I
Finalità
La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare, pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-i