Convenzione 2Parte I

Art. I

Finalità

In vigore dal 4 giu 1989
ARTICOLO I Finalità La presente convenzione si propone come finalità il conseguimento, grazie a uno sforzo collettivo della comunità internazionale, dell'obiettivo stabilito dalla conferenza mondiale dell'alimentazione, consistente nella fornitura annuale ai paesi in via di sviluppo - secondo le modalità indicate nella presente convenzione - di un aiuto alimentare, pari almeno a 10 milioni di tonnellate di cereali idonei al consumo umano.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-i

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Finalità (Art. I Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo