Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 31
Liquidazione dei conti
In vigore dal 4 giu 1989
Liquidazione dei conti
1) Il consiglio procede, alle condizioni che ritiene eque, alla liquidazione dei conti di un membro che si è ritirato dalla presente convenzione o che è stato escluso dal consiglio o che, in qualunque modo, abbia cessato di essere parte della presente convenzione. Il consiglio conserva le somme già versate da tale membro. Quest'ultimo è tenuto a liquidare le somme dovute al consiglio.
2) Allo scadere della presente convenzione, un membro che si trova nella condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione o di altri averi del consigli ne deve coprire alcuna parte del disavanzo del consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-31