Convenzione 1Parte TERZA

Art. 27

Adesione

In vigore dal 4 giu 1989
Adesione 1) Ogni governo elencato nell'allegato e ogni governo membro della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo può, fino al 30 giugno 1986, incluso, aderire alla presente convenzione, essendo inteso che il consiglio può concedere una o più proroghe di tale termine a qualsiasi governo che non abbia depositato il proprio strumento a quella data. 2) Dopo il 30 giugno 1986, i governi di tutti gli Stati possono aderire alla presente convenzione alle condizioni che il consiglio riterrà appropriate. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione devono indicare che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal consiglio. 3) Quando è fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, dei membri elencati nell'allegato, ogni membro il cui governo ha aderito alla presente convenzione alle condizioni fissate dal consiglio conformemente al presente articolo si considererà elencato nel suddetto allegato.
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