Convenzione 1Parte TERZA

Art. 23

Depositario

In vigore dal 4 giu 1989
Depositario 1) Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente convenzione. 2) Il depositario notificherà a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-23

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Depositario (Art. 23 Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo