Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 19
Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
In vigore dal 4 giu 1989
Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
1) Il consiglio adotta tutte le disposizioni appropriate per
procedere a consultazioni o collaborare con l'organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, e, se del caso, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.
2) Considerato il ruolo particolare dell'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti di base, il consiglio la terrà al corrente, per quanto è opportuno, delle sua attività e dei suoi programmi di lavoro.
3) Se il consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione ha un'incompatibilità di base con gli obblighi che l'organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti o le sue istituzioni specializzate possono stabilire in materia di accordi intergovernativi sui prodotti di base, si ritiene che detta incompatibilità possa nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene pertanto applicata la procedura dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-19