Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 14
Decisioni
In vigore dal 4 giu 1989
Decisioni
1) Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le
decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.
2) Fatta salva la completa libertà d'azione di ciascun membro
nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtù delle disposizioni della presenta convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-14