Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 11
Voti per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio.
In vigore dal 4 giu 1989
Voti per l'entrata in vigore e le procedure di bilancio.
1) Ai fini dell'entrata in vigore della presente convenzione in virtù del paragrafo 1 dell', ciascun governo detiene il numero di voti attribuitogli nell'allegato.
2) Ai fini della fissazione delle quote conformemente all', i voti dei membri sono basati su quelli indicati nell'allegato, essendo inteso che:
a) all'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio ridistribuisce i voti assegnati nell'allegato tra i governi che hanno depositato strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o strumenti di adesione alla medesima o dichiarazioni d'applicazione provvisoria della convenzione, proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato;
b) dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, ogniqualvolta un governo diventa parte della convenzione o cessa di esserlo, il consiglio ridistribuisce i voti degli altri membri proporzionalmente al numero di voti di ciascuno dei membri elencati nell'allegato;
c) tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione e ogniqualvolta la medesima viene prorogata in virtù del paragrafo 2 dell', il consiglio riesamina e può modificare la ripartizione dei voti dei membri elencati nell'allegato.
3. Agli altri fini dell'amministrazione della presente convenzione, i voti dei membri sono ripartiti conformemente alle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-11