Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 10
Poteri e funzioni del consiglio
In vigore dal 4 giu 1989
Poteri e funzioni del consiglio
1) Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
2) il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuno.
3) Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente convenzione, il consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessità e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'.
4) Il consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti.
a) risoluzione delle questioni di cui all';
b) riesame, conformemente all', dei voti dei membri elencati nell'allegato;
c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all';
d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell';
e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell';
f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri confomemente all';
g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell';
h) qualsiasi richiesta rivola al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all';
i) esclusione di un membro dal consiglio in virtù dell';
j) raccomandazione di emendamento conformemente all';
k) proroga o fine della presente convenzione in virtù dell'. Il consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi.
5) Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri.
6) Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-10