Art. 10 · Poteri e funzioni del consiglio
Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 10

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Poteri e funzioni del consiglio

In vigore dal 4 giu 1989
Poteri e funzioni del consiglio 1) Il consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. 2) il consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e può tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuno. 3) Per poter assolvere le proprie funzioni in virtù della presente convenzione, il consiglio può chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessità e i membri si impegnano a fornirgliele, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'. 4) Il consiglio può, con votazione speciale, delegare ad uno qualsiasi dei propri comitati o al direttore esecutivo l'esercizio di poteri o funzioni diversi dai poteri e dalle funzioni seguenti. a) risoluzione delle questioni di cui all'; b) riesame, conformemente all', dei voti dei membri elencati nell'allegato; c) determinazione dei membri esportatori e dei membri importatori e ripartizione dei loro voti conformemente all'; d) scelta della sede del consiglio conformemente al paragrafo 1 dell'; e) designazione del direttore esecutivo conformemente al paragrafo 2 dell'; f) adozione del bilancio e fissazione dei contributi dei membri confomemente all'; g) sospensione dei diritti di voto di un membro conformemente al paragrafo 6 dell'; h) qualsiasi richiesta rivola al segretario generale dell'UNCTAD per convocare una conferenza di negoziazione conformemente all'; i) esclusione di un membro dal consiglio in virtù dell'; j) raccomandazione di emendamento conformemente all'; k) proroga o fine della presente convenzione in virtù dell'. Il consiglio può in qualsiasi momento richiamarsi a questa delega di poteri, a maggioranza dei voti espressi. 5) Qualsiasi decisione adottata in virtù di tutti i poteri o di tutte le funzioni delegati dal consiglio, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, è soggetta a revisione da parte del consiglio, su richiesta di qualsiasi membro, entro i termini prescritti dal consiglio. Ogni decisione sulla quale non venga presentata domanda di riesame nei termini prescritti vincola tutti i membri. 6) Oltre ai poteri e alle funzioni specificati nella presente convenzione, il consiglio si avvale degli altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie a garantire l'applicazione della presente convenzione.
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