Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 9
Costituzione del consiglio
In vigore dal 4 giu 1989
Costituzione del consiglio
1) Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.
2) I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio dei delegati, supplementi e consiglieri.
3) Il consiglio elegge un presidente e un vice presidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.
Storico versioni
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