Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 9

Costituzione del consiglio

In vigore dal 4 giu 1989
Costituzione del consiglio 1) Il consiglio internazionale del grano, costituito in virtù dell'accordo internazionale sul grano 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti. 2) I membri possono essere rappresentati alle riunioni del consiglio dei delegati, supplementi e consiglieri. 3) Il consiglio elegge un presidente e un vice presidente, che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-9

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Costituzione del consiglio (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della convenzione 1986 sul commercio del grano e della convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1 maggio al 30 giugno 1986.) — Testo vigente | Portale Normativo