Convenzione 1›Parte PRIMA
Art. 4
Consultazioni sugli avvenimenti del mercato
In vigore dal 4 giu 1989
Consultazioni sugli avvenimenti del mercato
1. Se il sottocomitato per la situazione del mercato, nel corso dell'esame permanente del mercato effettuato in applicazione dell', ritiene che avvenimenti del mercato internazionle dei cereali possono recare pregiudizio agli interessi dei membri o se tali avvenimenti sono presentati all'attenzione del sottocomitato da parte del direttore esecutivo, di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi membro del consiglio, il sottocomitato riferisce immediatamente tali avvenimenti al comitato esecutivo. Nell'informare il comitato esecutivo, il sottocomitato tiene conto particolarmente delle circostanze che possono recare pregiudizio agli interessi dei membri.
2. Il comitato esecutivo si riunisce entro 10 giorni lavorativi per analizzare gli avvenimenti in questione e, qualora lo giudichi appropriato, chiede al presidente del consiglio di convocare una sessione del consiglio per esaminare la situazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-4