Convenzione 1Parte PRIMA

Art. 3

Informazione, relazioni e studi

In vigore dal 4 giu 1989
Informazione, relazioni e studi 1. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all', rendere possibile un più completo scambio di opinioni durante le sessioni del consiglio e garantire un afflusso continuo di informazioni nell'interesse generale dei membri, sono addottate disposizioni per garantire, regolarmente, l'elaborazione di relazioni e uno scambio di informazioni nonché se del caso, la preparazione di studi speciali. Tali relazioni, scambi di informazioni e studi riguardano i cereali e vertono essenzialmente: a) sulla situazione dell'offerta, della domanda e del mercato; b) sui nuovi fatti relativi alle politiche nazionali e alle loro incidenze sul mercato internazionale; c) sui nuovi fatti che interessano il miglioramento e l'incremento degli scambi, dell'utilizzazione, del magazzinaggio e dei trasporti, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. 2. Al fine di aumentare la quantità e migliorare la presentazione dei dati raccolti per le relazioni e gli studi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, di consentire a un maggior numero di membri di partecipare direttamente ai lavori del consiglio e di completare le direttive già impartite dal consiglio per le proprie sessioni, viene instaurato un sottocomitato per la situazione del mercato, che esercita le funzioni specificate all'.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-3

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