Convenzione 1›Parte PRIMA
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 4 giu 1989
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
1) a) "consiglio" designa il consiglio internazionale del grano, costituito dall'accordo internazionale sul grano 1949 e mantenuto in essere dall';
b) i) "membo" designa una parte della presente convenzione;
ii) "membro esportatore" designa un membro cui è conferito tale
statuto sensi dell';
iii) "membro importatore" designa un membro cui è conferito tale statuto ai sensi dell'
c) "comitato esecutivo" designa il comitato ai sensi dell';
d) "sottocomitato per la situazione del mercato" designa il sotto comitato costituito ai sensi dell';
e) "cereale" o "cereali" comprende il frumento, la farina di frumento, la segala, l'orzo, l'avena, il granturco, il miglio, il sorgo e qualsiasi altro cereale o prodotto cerealicolo che il consiglio potrà decidere;
f) i) "acquisto" designa, a seconda del contesto, l'acquisto di cereali ai fini dell'importazione o il quantitativo di cereali acquistato;
ii) "vendita" designa, a seconda del contesto, la vendita di
cereali ai fini dell'esportazione o il quantitativo di cereali venduto;
iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita è inteso,
nella presente convenzione, che tale termine designa non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i governi interessati, ma anche gli acquisti o vendite conclusi fra un negoziante privato e il governo interessato;
g) "votazione speciale" designa una votazione che richiede almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri esportatori presenti e votanti e almeno i due terzi dei suffraggi espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
h) "annata agricola" designa il periodo dal 1 luglio al 30 giugno:
i) "giorno lavorativo" designa un giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede il consiglio:
2. Si intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa a un "governo" o a "governi" vale anche per la Comunità economica europea (appresso designata CEE). Conseguentemente, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o "deposito" degli strumenti di ratifica, di accettazione o di "approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un governo, nel caso della CEE è inteso che valga anche la firma o per la dichiarazione di appplicazione provvisoria a nome della CEE da parte della sua autorità competente nonché per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della CEE per, la conclusione di un accordo internazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-2