Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 15
Comitato esecutivo
In vigore dal 4 giu 1989
Comitato esecutivo
1) Il consiglio costituisce un comitato esecutivo composto da non più di 6 membri esportatori, eletti ogni anno dai membri esportatori, e da non più di 8 membri importatori, eletti ogni anno dai membri importatori. Il consiglio designa il presidente del comitato esecutivo e può designare un vicepresidente.
2) Il comitato esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio ed opera sotto la direzione generale del medesimo. Esso esercita i poteri e le funzioni che gli sono espressamente assegnati dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il consiglio può delegargli in virtù del paragrafo 4 dell'.
3) I membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori. I voti dei membri esportatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purchè nessuno di tali membri esportatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel comitato esecutivo sono ripartiti fra loro nel modo che essi decidono, purchè nessuno di tali membri importatori disponga di oltre il 40% del totale dei voti di tali membri importatori.
4) Il consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al comitato esecutivo e adotta le altre clausole che ritenga opportuno inserire nel regolamento interno del comitato esecutivo. Le decisioni del comitato esecutivo devono essere adottate con la stessa maggioranza dei voti prevista dalla presente convenzione per il consiglio, quando adotta una decisione su una questione analoga.
5) Ogni membro del consiglio che non sia membro del comitato esecutivo può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi problema sottoposto al comitato esecutivo, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che siano in gioco gli interessi di detto membro.
Storico versioni
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