Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 20
Privilegi e immunità
In vigore dal 4 giu 1989
Privilegi e immunità
1) Il consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in
particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
2) Lo Statuto, i privilegi e le immunità del consiglio sul
territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.
3) L'accordo di cui al paragrafo 2 del presenta articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminerà:
a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio;
b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia più situata nel
Regno unito o
c) nel caso cui il consiglio cessi di esistere.
4) Qualora la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-20