Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 20

Privilegi e immunità

In vigore dal 4 giu 1989
Privilegi e immunità 1) Il consiglio ha personalità giuridica. Esso può, in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio. 2) Lo Statuto, i privilegi e le immunità del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968. 3) L'accordo di cui al paragrafo 2 del presenta articolo sarà indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminerà: a) qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio; b) nel caso in cui la sede del consiglio non sia più situata nel Regno unito o c) nel caso cui il consiglio cessi di esistere. 4) Qualora la sede del consiglio non sia più situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui è situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunità del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-20

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