Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 18

Ammissioni di osservatori

In vigore dal 4 giu 1989
Ammissioni di osservatori 1) Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-18

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