Convenzione 1›Parte SECONDA
Art. 18
18 / 60Ammissioni di osservatori
In vigore dal 4 giu 1989
Ammissioni di osservatori
1) Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e
qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-18