Art. 18 · Ammissioni di osservatori
Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 18

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Ammissioni di osservatori

In vigore dal 4 giu 1989
Ammissioni di osservatori 1) Il consiglio può invitare qualsiasi Stato non membro e qualsiasi organizzazione intergovernativa ad assistere in qualità di osservatore a qualsivoglia delle sue riunioni.
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