Convenzione 1Parte SECONDA

Art. 17

Segretario

In vigore dal 4 giu 1989
Segretario 1) Il consiglio dispone di un segretariato composto da un direttore esecutivo che è il funzionario di grado più elevato, e del personale necessario per i lavori del consiglio e dei suoi comitati. 2) Il consiglio designa il direttore esecutivo, che è responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati al segretario per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal consiglio e dai suoi comitati. 3) Il personale viene designato dal direttore esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio. 4) Al direttore esecutivo e personale viene imposta come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare a qualsiasi interesse finanziario nel commercio dei cereali e di non sollecitare nè ricevere da un governo o da un'autorità estranea al consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.
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