Convenzione 1Parte TERZA

Art. 25

atifica, accettazione, approvazione

In vigore dal 4 giu 1989
Ratifica, accettazione, approvazione 1) La presente convenzione è soggetta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuno dei governi firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali. 2) Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il depositario al più tardi il 30 giugno 1986. Il consiglio potrà tuttavia concedere una o più proroghe del termine fissato ai governi firmatari che non abbiano potuto depositare il loro strumento a quella data. Il consiglio informerà il depositario di tutte le proroghe del termine in questione.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-25

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