Convenzione 1Parte PRIMA

Art. 1

Obiettivi

In vigore dal 4 giu 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO 1986 PREAMBOLO I firmatari del presente accordo, considerando che l'accordo sul grano 1949 è stato riveduto, rinnovato o prorogato più volte, per approdare alla conclusione dell'accordo internazionale sul grano 1971, considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sul grano 1971, costituito, da un lato, dalla convenzione sul commercio del grano 1971 e, dall'altro, dalla convenzione relativa all'aiuto alimentare 1980, quali sono state prorogate dal protocollo, scadranno il 30 giugno 1986 e che è auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo, hanno convenuto che l'accordo internazionale sul grano 1971 sarà attualizzato e intitolato accordo internazionale sul grano 1986, comprendente due strumenti giuridici distinti a) la convenzione sul commercio del grano 1986 e b) la convenzione relativa all'aiuto alimentare 1986, e che ciascuna delle due convenzioni o una di esse, secondo il caso, sarà sottoposta, conformemente alle rispettive procedure costituzionali o istituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei governi interessati. Obiettivi La presente convenzione è intesa: a) a favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio del grano e degli altri cereali, soprattutto in considerazione del fatto che questi ultimi incidono sulla situazione del grano; b) a favorire lo sviluppo del commercio internazionale dei cereali e a garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile, fra l'altro sopprimendo gli ostacoli agli scambi e le pratiche sleali e discriminatorie, nell'interesse di tutti i membri, in particolare dei paesi in via di sviluppo; c) a contribuire, per quanto è possibile, alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i paesi membri, a rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e a contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende in misura cospicua dalla vendita commerciale dei cereali; d) a fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri per quanto riguarda il commercio dei cereali e e) a fornire un quadro appropriato per l'eventuale negoziazione di un nuovo accordo internazionale o di una nuova convenzione internazionale contenente disposizioni economiche.
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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-1

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