Convenzione 1Parte PRIMA

Art. 7

Notifica di registrazione

In vigore dal 4 giu 1989
Notifica di registrazione 1. I membri notificano regolarmente e il consiglio registra per ciascuna annata agricola, distinguendo fra le transazioni speciali, tutte le spedizioni di cereali effettuate dai membri e tutte le importazioni di cereali in provenienza da non membri Il consiglio registra inoltre, per quanto è possibile, tutte le spedizioni effettuate da non membri a destinazione di altri non membri. 2. I membri forniscono, per quanto è possibile, le informazioni che il consiglio può richiedere per quanto riguarda la loro offerta e la loro domanda di cereali e comunicano tempestivamente qualsiasi modifica delle loro politiche nazionali in materia di cereali. 3. Ai fini del presente articolo: a) i membri trasmettono al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai quantitativi di cereali che sono stati oggetto di vendite e di acquisti commerciali, nonché di transazioni speciali, di cui il consiglio, in rapporto alle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: I. per quanto riguarda le transazioni speciali, i particolari di tali transazioni che consentano di classificarle secondo le categorie definite all'; II. i particolari disponibili concernenti il tipo, la categoria, il "grado" e la qualità dei cereali in questione; b) i membri che esportano cereali sono tenuti a trasmettere al direttore esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi d'esportazione di cui il consiglio potrebbe aver bisogno; c) il consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi di trasporto in vigore per i cereali e i membri sono tenuti a comunicare al consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno. 4) Se un quantitativo di cereali giunge al paese di destinazione finale dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un paese diverso da quello di cui il cereale e originario, i membri forniscono, per quanto è possibile, informazioni che consentano di registrare la spedizione quale spedizione dal paese di origine di destinazione finale. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se il cereale ha lasciato il paese di origine durante l'annata agricola in questione. 5) Il consiglio emana un regolamento concernente le notifiche e le registrazioni di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalità in base alle quali tali notifiche devono essere effettuate e definisce gli obblighi dei membri a tale riguardo. Il consiglio adotta inoltre la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonche le modalità di composizione di qualsiasi controversia che possa sorgere in materia. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi ripetutamente e senza giustificazione agli impegni di notifica contratti in base al presente articolo, il comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro in questione allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-7

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