Convenzione 1›Parte TERZA
Art. 23
23 / 60Depositario
In vigore dal 4 giu 1989
Depositario
1) Il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente convenzione.
2) Il depositario notificherà a tutti i governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione a titolo provvisorio della presente convenzione, nonché ogni adesione, notifica e preavviso ricevuti conformemente alle disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-05-08;208#art-c-23