Accordo
Art. 6
In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richiesta, ogni documentazione comprovante che merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-6