Accordo

Art. 6

In vigore dal 5 mar 1989
Le Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti si forniscono, a richiesta, ogni documentazione comprovante che merci esportate da uno verso l'altro Stato sono state regolarmente introdotte nel territorio di quest'ultimo Stato precisando, eventualmente, il regime doganale sotto il quale tali merci sono state poste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo