Accordo

Art. 10

In vigore dal 5 mar 1989
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte può autorizzare i propri agenti a deporre, nei limiti fissati dall'autorizzazione stessa, come testimoni o esperti in materia doganale davanti ai Tribunali o altre Autorità dell'altra Parte.
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