Accordo
Art. 13
In vigore dal 5 mar 1989
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte notifica agli interessati o fa loro notificare per mezzo delle autorità competenti, con l'osservanza delle disposizioni in vigore in questo Stato, tutti gli atti e le decisioni emananti dalle autorità amministrative e concernenti l'applicazione della legislazione doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-13