Accordo

Art. 17

In vigore dal 5 mar 1989
1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti non sono tenute a prestare l'assistenza prevista dal presente accordo nel caso in cui tale assistenza sia pregiudizievole all'ordine pubblico o ad altri interessi fondamentali dello Stato. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'accordo di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e la Repubblica algerina democratica e popolare, per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 aprile 1986. — Testo vigente | Portale Normativo