Accordo
Art. 16
In vigore dal 5 mar 1989
Le Parti Contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi domanda di rimborso spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo, tranne quelle che riguardano le indennità versate agli agenti di cui all' e agli interpreti che sono a carico dello Stato o della parte privata.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;73#art-a-16